Cosa fare in caso di aggressione?

Puoi recarti in un posto di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardia di Finanza) anche fuori dal tuo quartiere o città per sporgere querela.

Nel caso si siano subite delle lesioni (ferite, sfregi, traumi) tali da doversi recare al pronto soccorso o richiedere direttamente sul posto dell’aggressione l’intervento di un’ambulanza, ricorda che negli ospedali più grandi è presente anche un posto di polizia dove poter presentare direttamente la denuncia. È importante conservare il certificato medico rilasciato dopo la medicazione, chiamato “referto”, perché va allegato alla denuncia. Poiché in ogni caso il medico del pronto soccorso redige una relazione, dichiara sempre che sei stato/a aggredito/a. Si sottolinea l’importanza d’informare il medico e il poliziotto circa il motivo delle lesioni subite. Sia il personale medico, sia le forze di polizia sono tenuti al segreto d’ufficio, quindi senza il tuo consenso non possono rivelare a terzi alcuna informazione sul tuo orientamento sessuale o sulla tua vita sessuale, nemmeno ai tuoi familiari.

La denuncia si può presentare entro 90 giorni dal momento dell’aggressione, ma presentandola il prima possibile si mettono le forze dell’ordine in condizione di avviare le indagini rapidamente e si evita da un lato che vengano distrutte o perse per sempre prove del reato, dall’altro il reiterarsi di tali atti a danni di altre persone.

Ogni Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Municipale) è al servizio di tutti i cattadini e le cittadine, senza esclusione alcuna. Non è consentito loro maltrattare nessuna persona, né con atti, né con parole. Nel caso ci si trovi in tali ipotetiche circostanze è importante essere consapevoli che l’Agente o l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria sta contravvenendo ai propri doveri ed è sanzionabile o addirittura sta commettendo un reato. In questi casi bisogna richiedere subito di essere ricevuti da un loro superiore e nel caso ciò venisse impedito o non si ottenesse ascolto è consigliabile rivolgersi prontamente ad un avvocato.

È importante al momento della denuncia descrivere accuratamente il fatto: se vi sono state ingiurie, minacce, percosse, con o senza armi, se il fatto è stato commesso da più persone. Se è avvenuto per strada annota il nome della strada e del civico oppure il nome di un negozio nelle vicinanze; cerca di memorizzare i numeri di targa o quanti più dettagli della persona che ti ha minacciato o aggredito.

Per permettere alle forze di polizia di effettuare le indagini è importante che ogni elemento venga loro comunicato. È fondamentale riferire se ci sono testimoni dell’accaduto. Nell’immediatezza del fatto va chiesto nome e cognome delle persone presenti ed un recapito, se non sono già tue conoscenti, in modo da poterle richiamare successivamente a testimoniare. Chiedi sempre ad uno o più testimoni, se ci sono, se sono disposti ad accompagnarti subito a sporgere denuncia e a rendere una dichiarazione al verbalizzante. Nei casi più gravi, se ciò fosse possibile e te la senti, chiama direttamente le forze dell’ordine ad intervenire sul luogo dell’aggressione e se ci sono testimoni chiedi loro di restare con te. In ogni caso chiedi ai testimoni di annotarsi i particolari che rischierebbero di venire dimenticati, come colore, modello e targa dei veicoli eventualmente usati dagli aggressori, la descrizione dei loro volti, l’età, il colore dei capelli e degli occhi, eventuali segni particolari, accento della voce e quant’altro.

In caso di aggressione è importante chiedere aiuto, se sei solo/a o in un luogo isolato recati in un luogo frequentato da altre persone cercando di attirarne l’attenzione perché allettino il 112 o il 113. Se ciò non fosse possibile e ritieni di poter tentare una reazione, ricorda che la difesa messa in atto deve essere proporzionale all’offesa subita.

Occorre sapere che tutte le persone a prescindere dal loro orientamento sessuale e/o identità di genere, così come pure dalla razza, etnia, convinzioni religiose, hanno gli stessi diritti e, in quanto considerate uguali davanti alla Legge, sono tutelate e protette. Questo concetto fondamentale è recitato dalla nostra Costituzione agli articoli 2 e 3. Riportiamo di seguito un estratto della Costituzione italiana e alcuni reati previsti dal nostro codice penale che porrebbero essere commessi contro una persona solo perché omosessuale o transessuale.

Articolo 2 della Costituzione italiana

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3 della Costituzione italiana

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Ingiuria (insulto verbale), articolo 594 del codice penale

Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1032 euro, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.

Percosse, articolo 581 del codice penale

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Lesione personale, articolo 582 del codice penale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Circostanze aggravanti, articolo 583 del codice penale

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

  1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
  2. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

  1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  2. la perdita di un senso;
  3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
  4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ricorda che l’associazione è disponibile ad ascoltarti e a consigliarti in caso di necessità.

112 Numero Unico di Emergenza – Carabinieri
113 Soccorso Pubblico di Emergenza della Polizia di Stato
118 Emergenza Sanitaria
117 Guardia di Finanza
1522 Anti Violenza Donna
800 990 678 Telefono Amico Rain Arcigay Caserta