Cosa fare in caso di aggressione?
Puoi recarti in un posto di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardia di Finanza) anche fuori dal tuo quartiere o città per sporgere una denuncia.
Se si fossero subite delle lesioni tali da doversi recare al pronto soccorso e/o richiedere direttamente sul posto dell’aggressione l’intervento di un’ambulanza, è bene ricordare che negli ospedali più grandi è presente anche un posto di polizia dove poter presentare direttamente la denuncia. È importante conservare il certificato medico rilasciato dopo la medicazione, chiamato “referto”, perché va allegato alla denuncia. Poiché in ogni caso il medico del pronto soccorso redige una relazione, è un tuo diritto dichiarare l’aggressione in modo da metterlo per iscritto. È importante informare il medico e il poliziotto del motivo delle lesioni subite. Se ci si sente a disagio a descrivere la situazione per un motivo o per un altro, ricorda che sia il personale medico sia le forze di polizia sono tenuti al segreto d’ufficio e senza il tuo consenso non possono rivelare a terze persone nessuna informazione sul tuo orientamento sessuale e/o sulla tua vita sessuale, nemmeno ai tuoi familiari.
La denuncia si può presentare entro 90 giorni dal momento dell’aggressione, ma presentarla il prima possibile è un bene e una salvaguardia, dato che le forze dell’ordine vengono messe in condizione di avviare le indagini rapidamente evitando da un lato che vengano distrutte o perse per sempre prove del reato e dall’altro il ripetersi di tali atti a danno di altre persone.
Ogni Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Municipale) è al servizio del pubblico senza nessuna discriminazione. A loro non è consentito maltrattare nessuno né con atti né con parole. Nel caso ci si trovi in queste sfortunate circostanze è importante essere consapevoli che l’Agente o l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria sta contravvenendo ai propri doveri ed è sanzionabile o addirittura sta commettendo un reato. In questi casi bisogna richiedere subito di essere ricevuti da un loro superiore e nel caso ciò venisse impedito o non si ottenesse ascolto è consigliabile rivolgersi prontamente ad un avvocato.
È importante al momento della denuncia descrivere accuratamente il fatto: se ti si sono state mosse ingiurie, minacce, percosse (con o senza armi), se il fatto è stato commesso da più persone. Se è avvenuto per strada annota il nome della strada e del civico oppure il nome di un negozio nelle vicinanze. Inoltre, cerca di memorizzare i numeri di targa se l’aggressore possedeva un veicolo e, in generale, quanti più dettagli sul suo conto.
Per permettere alle forze di polizia di effettuare le indagini è importante che venga comunicato ogni evento nella sua interezza. È fondamentale riferire se c’erano testimoni. Se possibile, sulla scena dell’aggressione andrebbe chiesto nome e cognome delle persone presenti ed un recapito, se non sono già conoscenti, in modo da poterle richiamare successivamente a testimoniare. Chiedi sempre ad eventuali persone testimoni se sono disposte ad accompagnarti subito a sporgere denuncia e a rendere una dichiarazione al verbalizzante. Nei casi più gravi, se ciò fosse possibile e te la senti, chiama direttamente le forze dell’ordine ad intervenire sul luogo dell’aggressione e se ci sono persone testimoni chiedi a loro di restare con te. In ogni caso, chiedi alle persone testimoni di annotare i particolari che rischierebbero di venire dimenticati, come colore, modello e targa dei veicoli eventualmente usati dagli aggressori, la descrizione dei loro volti, l’età, il colore dei capelli e degli occhi, eventuali segni particolari, accento della voce e quant’altro.
In caso di aggressione è importante chiedere aiuto, se ti trovi in un luogo isolato recati in un luogo frequentato da altre persone cercando di attirarne l’attenzione per fare in modo che allertino il 112 o il 113. Se ciò non fosse possibile e ritieni di poter tentare una reazione, ricorda che la difesa messa in atto deve essere proporzionale all’offesa subita.
Occorre sapere che tutte le persone, a prescindere dal loro orientamento sessuale, identità di genere, razza, etnia e convinzioni religiose hanno gli stessi diritti e sono considerate uguali davanti alla Legge. Questo concetto fondamentale è recitato dalla nostra Costituzione agli articoli 2 e 3. Riportiamo di seguito un estratto della Costituzione italiana e alcuni reati previsti dal nostro Codice penale che potrebbero essere commessi contro una persona solo perché appartenente alla comunità LGBTI+.
Articolo 2 della Costituzione italiana
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3 della Costituzione italiana
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Ingiuria (insulto verbale), articolo 594 del codice penale
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1032 euro, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.
Percosse, articolo 581 del codice penale
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Lesione personale, articolo 582 del codice penale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Circostanze aggravanti, articolo 583 del codice penale
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Ricorda che l’associazione è disponibile ad ascoltarti e a consigliarti in caso di necessità.
112 Numero Unico di Emergenza – Carabinieri
113 Soccorso Pubblico di Emergenza della Polizia di Stato
118 Emergenza Sanitaria
117 Guardia di Finanza
1522 Anti Violenza Donna
800 990 678 Telefono Amico Rain Arcigay Caserta